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martedì 29 novembre 2016

FESTA DI SANTA BARBARA PATRONA DEI MINATORI Domenica 4 dicembre Quinto Vercellese




 ITALIAN GOLD FEVER 
NATIONAL BLOG AND MAGAZINE 
E' lieto di presentare il primo evento mineralogico quintese dedicato alla patrona dei minatori, 
primo ed unico evento del genere a livello nazionale istituito come occasione di ritrovo per cercatori e curiosi.

 FESTA DI SANTA BARBARA 
PATRONA DEI MINATORI

Chiesa SS Nazario e Celsio, viale Rimembranze n° 10
Quinto Vercellese



Il calendario del programma parte con la Santa Messa alle 9,30 con la speciale benedizione degli attrezzi e degli stessi cercatori, proseguendo alle 10,30 con la presentazione del libro "Dove il tempo si è fermato" alla presenza dell'autore, lo scrittore giornalista PIER EMILIO CALLIERA, molto amato dal suo pubblico specialmente per la sua arte nel raccontare di storie paesane, montanare e campagnole del secolo scorso, storie vere di quella vita rurale che anche se lentamente sfuma e scompare dalla nostra quotidianità, poi ritorna a riecheggiare nelle parole di questo moderno, romantico cantore fissandone così nel tempo oltre alle emozioni anche i valori che tramandati vanno ad arricchire il patrimonio culturale e storico delle nostre radici.




In seguito sarà presentato uno stand dedicato alla ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo del gruppo 
GOLD HUNTER - RICERCA ORO ALLUVIONALE

Eh, si, proprio noi! 
Per la prima volta il debutto assoluto di uno stand Gold Hunter ad un evento mineralogico, saremo lì per presentarci e per condividere con tutti l'entusiasmo che abbiamo per questa meravigliosa disciplina che è per noi la ricerca di oro alluvionale. Saremo lì con uno stand a presentare il mondo Gold Hunter che è fatto di tecnica, di valori ma anche di tanto spirito di avventura, passione per l'outdoor,  per questo svago, hobby e passatempo dei giorni nostri ma dal sapore antico e che affonda le sue radici nei millenni, arrivato sino a noi grazie a pionieri di questa era come il Dott. Giuseppe Pipino che è il precursore appunto della moderna ricerca di oro alluvionale in Italia, noi siamo qui a cercare di cogliere quel messaggio di passione per la ricerca e farlo nostro cercandone di diffonderne l'entusiasmo perché cercare oro è una cosa, essere cercatori è un'universo molto più ampio in cui la ricerca è il mezzo e non il fine ultimo, il biglietto per entrare in un mondo fatto di avventura, di vita in ambienti naturali, fatto di silenzi scanditi dalla voce del fiume e del vento tra le fronde delle piante, fatto di albe sul fiume con la nebbiolina ed un fuoco che scoppietta in una mattina di fine ottobre dopo aver fatto 70 chilometri dalla periferia sud milanese e bevendo soddisfatti un caffè caldo dal thermos seduti su una sedia da campo.
Probabile dimostrazione live di pulizia indoor del superconcentrato con la batea. 
Saranno esposti i due modelli di canalette Goldhunter, i due prodotti "MANUFATTI GOLDHUNTER by HCE Italy", saranno quindi visibili e tangibili, potrete toccare con mano il livello costruttivo ed analizzare tutti gli aspetti tecnici.



Inoltre saranno anche ospitate ed esposte al pubblico alcune importanti ed interessanti campionature del nobile metallo da parte del noto cercatore d'oro vercellese GIUSEPPE CARENZO. 
Saremo tutti a vostra disposizione per fare conoscenza e per rispondere a qualsiasi domanda o curiosità. 


Evento a cura 
dell'Associazione SS Nazario e Celso
con la partecipazione del gruppo di ricerca 
Gold Hunter - Milano

domenica 13 novembre 2016

LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE. Legislazione minerali, testo ed analisi.

LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE
Testo ed analisi:

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n.51.
Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
 Il COMMISSARIO REGIONALE ha approvato.
Il COMMISSARIO del GOVERNO ha apposto il visto
alla seguente legge:
 

Articolo 1
Finalità e ambito.
1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che,  compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perchè rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.
3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. 

ANALISI
L'articolo 1, come nel regolamento della Lombardia, presenta di fatto la legge che segue, spiegando che la stessa è stata costituita al fine di proteggere e conservare al meglio il patrimonio naturale a tutela dell'ambiente, chiudendo con l'esclusione dalla legge l'estrazione di fossili.

Articolo 2
Registro regionale dei raccoglitori
1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.
2. Chiunque intenda svolgere tale attività nell’ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.
3. L’attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all’articolo 12.

ANALISI
L'articolo 2 istituisce il registro permanente regionale dei "raccoglitori e ricercatori di minerali". Per l'iscrizione si deve chiedere il permesso alla giunta regionale, si può mandare un fax oppure una mail, entro sessanta giorni arriva a casa un tesserino cartaceo da portare sempre con sé. La regione si riserva di togliere il tesserino (e quindi di non concedere più il permesso di praticare) a chiunque abbia contravvenuto 2 volte agli articoli della legge stessa e che sia incappato quindi in due sanzioni amministrative.
Per chiedere il permesso è possibile accedere comodamente dal link messo a disposizione in questo Blog che trovate scorrendo la colonna destra.
Questo articolo mi piace molto perché a differenza della Lombardia, attraverso il registro, può costantemente censire il numero di ricercatori che operano o possono operare in regione, in più, sostanzialmente può bandire quei cercatori che non rispettino le leggi vigenti.  
Alla seconda sanzione 
SEI FUORI DAL GIOCO - GAME OVER 
Mi piace perché è severa ma giusta e concede comunque una seconda chance; ricorda tanto quel detto che cita "La prima si perdona, la seconda si bastona" perché tutti possiamo sbagliare ma la reiterazione allora viene punita con la massima severità, ritiro del permesso e a casa!

Articolo 3
Ricerca e raccolta di minerali
1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l’impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell’equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell’integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.
3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.

ANALISI
L'articolo 3, come quello della Lombardia (Le due leggi presentano svariate analogie) regolamenta il comportamento che dobbiamo tenere nei siti naturali che andiamo ad incontrare di volta in volta, articolo molto ecologista e fortemente improntato sul rispetto totale dell'ecosistema in tutte le sue forme, sia quella del suolo e sottosuolo che della flora (tutto il mondo vegetale) e fauna (mondo animale) stanziale e migratoria, specificando che la nostra azione non dovrà comportanre interferenze negative ai siti naturali che andiamo a visitare. Articolo praticamente identico a quello della Lombardia.

Articolo 4
Mezzi per la ricerca e la raccolta
1. Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l’impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili, ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.
2. E’ vietato l’uso di esplosivi, l’impiego di sostanze chimiche e l’utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.

ANALISI
L'articolo 4 disciplina le attrezzature autorizzate ad operare che, specifica, debbono essere puramente di tipo manuale, regolamenta pesi e lunghezze degli attrezzi: mazze e martelli massimi di 5 kg contro i 3 kg della Lombardia, e tutti gli altri attrezzi da scavo come piccozze, badili etc. non più lunghi ciascuno più di un metro e sessanta centimetri, contro il metro e cinquanta della Lombardia che limita anche la lunghezza degli scalpelli in 40 centimetri.  
Vietato anche in Piemonte l'uso di esplosivi e quello di sostanze chimiche, quest'ultimo divieto non viene citato nella legge lombarda, curiosità. 
Proibisce molto chiaramente l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore. Punto. QUALSIASI, quindi anche la famigerata pompa, tanto per intenderci, non mi stancherò mai di dirlo e le multe sono salate. 
Poi alla seconda viene tolto il permesso.
Mi piace molto questo articolo perchè è chiaro, diretto ed immediato, rispetto a quello della lombardia che risulta più articolato.

Articolo 5
Ripristino
1. La ricerca e la raccolta di minerali non devono recare alterazioni permanenti all’ambiente naturale.
2. E’ fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all’immediato ripristino del sito nel modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.

ANALISI

L'articolo 5 riprende ancora una volta l'aspetto eco sostenibile del nostro comportamento nei siti naturali d'interesse dando regole ed indicazioni ben precise al riguardo. Sottolinea che la nostra attività non deve arrecare alterazioni a carattere permanente all'ecosistema. 
Al punto due indica e dispone l'obbligo di ripristino del sito "nel modo il più possibile adeguato...". 
Ovviamente proibisce le alterazioni permanenti poiché nell'azione di scavo ne produciamo per forza una momentanea, indicando al punto due chiaramente il riassesto geologico attraverso una parola semplice: RIPRISTINO. Ovviamente non si tratta solo delle buche ma di tutte le costruzioni artificiali, anche i filari di pietre, le dighettine di  sbarramento per piazzare la canaletta (possono alterare l'ecosistema impedendo per esempio agli avannotti di proseguire il proprio vitale percorso ma anche un falò fatto con tutte le pietre attorno, insomma tutte quelle cose artificiali che possano comportare delle alterazioni. Personalmente anche questo articolo mi garba davvero molto, è chiaro e indica nella parola RIPRISTINO un obbligo chiaro da capire. Ovviamente non dobbiamo riasfaltare il sito e mettere in bolla la strada ma ripristinare al meglio possibile chiudendo la buca con pietroni e materiale di risulta facendone così sparire la montagnola. 
Basta un po' di buona volontà e un po' di gratitudine e rispetto verso quella natura di cui siamo sempre ospiti e mai padroni.


Articolo 6
Limiti della ricerca e della raccolta
1. Nell’ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.
3. Nell’ambito delle aree oggetto di concessione mineraria di cui al R.D. 1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con l’esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.
4. E’ fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.

ANALISI
L'articolo 6, per spiegarlo in parole povere, dice che laddove la ricerca è consentita la terra è di tutti, nessuno può arrogarsi diritto di prelazione su un area a danno di altri, ovviamente, come dico sempre, non è che si va a scavare nello scavo attivo di un altro cercatore ma nel momento in cui ho richiuso il mio scavo ed abbandonato l'area naturale per tornare nella civiltà allora chiunque può venire e proseguire il lavoro laddove l'avevo lasciato. Purtroppo dal polso della comunità sul Social sono emerse anche intimidazioni e danneggiamenti alle auto in sosta fino a tagliare anche due gomme, no comment.

Articolo 7
Quantitativi di raccolta
1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.

ANALISI 
Articolo preciso che regolamenta la quantità di materiale che ogni cercatore può asportare dal sito al termine della sua giornata. A differenza dell'articolo lombardo al riguardo che cita il numero di campioni in modo vago, questo semplicemente indica nel peso il limite esatto di quantità, punto e basta. 15 kg per le rocce e i minerali con 5 kg di tolleranza (quindi fino a 20 kg) per un blocco di minerale unico, mentre per l'oro alluvionale è consentito un massimo di 5 grammi. Easy.

Articolo 8
Aree protette
1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e gologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.

ANALISI
L'articolo 8 spiega che nella regione vi possono essere dei siti naturali come enti e parchi con vincoli paesaggistici e quindi sottoposto a propri regolamenti interni spesso più restrittivi sino ad arrivare al divieto come nel caso dell'Adda in Lombardia. 


Articolo 9
Documentazione ed educazione ambientale
1. La Regione nell’ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.


ANALISI
Articolo di scarso interesse per noi come cercatori, riguarda i doveri della regione d'informare, promuovere adeguatamente il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale.


Articolo 10
Deroghe
1. La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto disposto dall’articolo 4, dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 7, e dall’articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e dipartimenti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell’acquisizione del parere favorevole dell’Ente di gestione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonchè l’istituto od il museo cui i campioni sono destinati.

ANALISI
Articolo burocratico che non interessa noi direttamente come cercatori di oro alluvionale a scopo ricreativo. 


Articolo 11
Vigilanza
1. L’osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate  volontarie ed ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.


ANALISI 
Articolo che predispone le competenze per gli organi di vigilanza deputati a far osservare le norme ed elevare sanzioni amministrative

Articolo 12
Sanzioni
1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all’articolo 1, comma 1;
b) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l’inosservanza a quanto previsto dall’articolo 4, con esclusione dell’impiego di esplosivo;
c) da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 5;
d) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3;
e) da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;
f) da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.
2. L’impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni  e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste dalla presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.
4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ANALISI
Le multe vanno da un minimo di 125,00 ad un massimo di 1.400,00 €uro e alla seconda ritirano il permesso e buonanotte ricerca in Piemonte. 

Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo con la denominazione ‘Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge ‘’Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico’’’ da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell’ambito regionale aventi natura pubblica ( Museo regionale di Scienze naturali, musei civici , musei di Comunità Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 aprile 1995
Gian Paolo Brizio  

ANALISI E CONCLUSIONI
L'articolo 13 non ci interessa ai fini della ricerca, articolo puramente burocratico.

La legge del Piemonte è chiara e precisa e non si presta ad interpretazioni, strutturata molto meglio di quella lombarda che presenta, a mio parere, alcuni punti un po' articolati, complessi e vaghi.

Sergio - Gold Hunter 

Se non hai ancora ascoltato la trasmissione di RADIO GOLD HUNTER dedicata alla lettura ed analisi della legge regionale del Piemonte allora puoi farlo da questo Player:

Ascolta Legge regionale del Piemonte" su Spreaker.




domenica 30 ottobre 2016

Legge Regionale della Lombardia che regolamenta l'estrazione aurifera e di minerali. Analisi.

LEGGE REGIONALE
 DELLA LOMBARDIA 


LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato
con sentenza n. 1108 del dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:
Art. 1-1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.
Analisi: L'articolo 1 è un articolo di presentazione della legge stessa, dice in pratica che la legge è fatta per darci la possibilità di cercare e raccogliere campioni di minerali in un amibito di tutela e patrimonio del patrimonio mineralogico e naturalistico che è l'ambiente naturale in cui andremo ad operare di volta in volta. 

Art. 2-1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello stato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.
Analisi: L'articolo 2 è fortemente improntato sul carattere ecologico del comportamento da adottare nei siti naturali, citando appunto di non alterare l'equilibrio dell'ecosistema che andiamo ad incontrare; della flora (quindi mondo vegetale) e della fauna (mondo animale) stanziale o migratoria, quindi animali che possiamo trovare sempre come le lepri nel Parco del Ticino o gli uccelli che arrivano nei mesi caldi. La frase che cita il rispetto della stabilità del terreno e della parte restante del giacimento è quella che appunto obbliga al ripristino dello stesso a fine giornata. 

Art. 3-1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuali, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.

2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.
Analisi: Questo articolo regolamenta le attrezzature e le modalità estrattive che devono rigorosamente essere di tipo manuale, le lunghezze ed il peso delle attrezzature specificando che oltre all'uso di esplosivo è proibito anche quello di qualsiasi mezzo meccanico, citando ad esempio le leve idrauliche e macchine perforatrici ma comprendendo tutta la categoria di attrezzature di questo tipo, compresa la famigerata pompa per alimentare le canalette in secca; non è forse formulato in modo cristallino ma questo articolo è comunque chiaro e non si presta ad interpretazioni differenti. 
La legge, poi, non ammette ignoranza ed è meglio ricordarcelo sempre. 

Art. 4-1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali o convenzionali con diritto di esclusiva.

2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.
Analisi:  L'articolo 4 dice chiaramente che laddove la ricerca è consentita la terra è di tutti ( anche se non mi stancherò mai di dire che la terra è della terra, perchè della natura noi siamo sempre gli ospiti e mai i padroni. ) e non esiste diritto di esclusiva su zone di prospezione e scavo, nessuno se lo può arrogare. Ovviamente non vengo a scavare nella tua buca ma il momento che ho finito la mia giornata, riempito il mio scavo e lasciato il sito allora chiunque ha il diritto di proseguire lo scavo da me lavorato. Rimane ovvio che se il terreno è privato bisogna chiedere il permesso al padrone del fondo. 

Art. 5-1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.

2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicanti in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni delle comunità montane o degli enti gestori dei parche i delle riserve regionali, relativametne al territorio di propria competenza.

3. E' comunque vitata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.
Analisi: Questo articolo ha una prima parte molto vaga in cui dispone i quantitativi di materiale minerale che per legge possiamo asportare in una giornata di ricerca, a mio avviso è poco chiara e non circostanziata nell'indicare soltanto il numero di campioni pro-capite, senza citare dimensioni o peso, per esempio. Nella seconda parte spiega praticamente che all'interno della regione stessa vi sono aree naturali d'interesse speciale e che i vari parchi ed enti hanno propri regolamenti interni a tutela ambientale spesso più restrittivi fino al divieto di ricerca come nel Parco dell'Adda, per esempio.

Art. 6-1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche , possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.
Analisi: Articolo burocratico che esula dal contesto della ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo e ludico. Nulla che coinvolga le nostre attività.

Art. 7 -1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità le quantità massime di ravvolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.
Analisi: Idem come sopra, articolo di scarsa rilevanza ai fini della ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo e ludico. 

Art. 8-1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente le comunità montana e l'ente gestore del parco e della riserva.
Analisi: Articolo che dispone i controlli sul territorio e la tutela della legge ai vari enti preposti. 

Art. 9-1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 e lire 500.000.
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.
Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.
Analisi: Qua si parla di multe e provvedimenti di confisca, le multe partono dai 250,00 €uro fino ad arrivare per violazioni come la pompa elettrica a 1000,00 €uro, difficilmente si potrebbe dimenticare una botta del genere.  

Art. 10-1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.
Analisi: La legge chiude ricordando che la raccolta dei fossili non è contemplata in  questo regolamento ma da una legge a parte e cita che è obbligatorio per tutti rispettare queste norme e di farle rispettare a sua volta, questo non significa che ci dobbiamo mettere la stella sul petto e trasformarci in sceriffi ma magari possiamo semplicemente far presente la cosa con i giusti modi, se ne abbiamo la confidenza e se il nostro interlocutore sarò persona di buona volontà allora si orienterà in tal senso, altrimenti avremo comunque fatto il nostro. 


 Vai a Radio Gold Hunter

venerdì 21 ottobre 2016

RADIO GOLD HUNTER. La radio dei cercatori d'oro. La prima ed unica in Italia.

Nasce 

RADIO GOLD HUNTER

la radio dei cercatori d'oro, la prima ed unica in Italia.

Radio Gold Hunter si va ad integrare alla piattaforma web Gold Hunter - Italian Gold Fever comprendente il sito internet ufficiale, la pagina facebook, il canale YouTube, il profilo Twitter ed il Blog tematico. L'idea di aprire una Radio tematica sulla ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo e ludico nasce dalla voglia di sfruttare ogni canale d'informazione per differenziare anche le forme di comunicazione rivolte principalmente all'ampia comunità di cercatori ma anche a curiosi, persone interessate al tema ed appassionate magari semplicemente di adventure ed outdoor.

La Radio si propone di fare una panoramica a 360° su tutte quelle tematiche che orbitano attorno alla disciplina della ricerca aurifera, temi tecnici, tecnichè di estrazione, modalità di lavorazione, accenni di geologia applicata alla ricerca, regolamenti e leggi, comportamenti ambientali eco compatibili con la natura di cui siamo sempre ospiti e mai padroni; con un occhio sempre puntato sul sentimento della comunità attraverso i social media, sia con gli amici nostrani, italiani, che attraverso un confronto con gli appassionati di tutto il mondo, eventi in programma e buona musica a tenervi compagnia. Se volete fare interventi in trasmissione o domande specifiche potete inviare un file audio mp3 all'indirizzo email italiangoldfever@gmail.com inoltre potete inviare i vostri messaggi alla pagina facebook  Gold Hunter - Ricerca oro alluvionale . 

E' inoltre disponibile la sezione della Radio sul sito internet della piattaforma ( Gold Hunter Adventure ) dove si possono trovare tutti i contenuti disponibili.

 Vai alla radio adesso.


mercoledì 5 ottobre 2016

Gold Hunter - Ricerca oro alluvionale Milano . Sito web ufficiale

SITO UFFICIALE 
GOLD HUNTER ADVENTURE 

E' Online il sito internet ufficiale
GOLD HUNTER ADVENTURE
all'indirizzo goldhunter.webnode.it

Italian Gold Fever - National blog and magazine -  annnuncia l'apertura del Sito web ufficiale a completamento della piattaforma internet comprendente questo blog, la pagina Facebook ( di cui è stato appena celebrato il traguardo dei 300 like ), il Canale YouTube ed il profilo Twitter. 
Un sito internet sobrio ed elegante, semplice ed intuitivo ove accedere a tutti i contenuti Gold Hunter - Italian Gold Fever. 






Nella Home possiamo trovare i collegamenti principali della piattaforma. 


Dal menu, invece, si accede alle varie sezioni del sito, una di presentazione su chi sono e cosa faccio, una per i contatti, una galleria fotografica dedicata al mondo Gold Hunter, una pagina dedicata alle canalette ( Manufatti Goldhunter by HCE Italy) ed, a chiudere per il momento, una sezione con varie utilità rivolte ai cercatori dilettanti o più navigati che vogliono preparare adeguatamente le proprie spedizioni e le proprie avventure: servizio meteo, livelli idrometrici e mappe digitali da esplorare.


Pagina di presentazione personale, per raccontare chi sono e cosa faccio.





Ampia galleria fotografica da visitare



Sezione dedicata alle canalette Goldhunter con accesso alle schede dei due modelli attualmente disponibili.



Utilità per organizzare al meglio una spedizione aurifera, info preziose per una buona avventura. 

Il sito, come detto, è a completamento della piattaforma web, in sè riunisce ed accentra tutti gli elementi che contraddistinguono il mondo Gold Hunter - Ricerca oro alluvionale e le attività ad esso connesse, esprimendone tutta l'unicità di carattere e stile, come quello di ogni cercatore d'oro sulla faccia della Terra che sia esso un esperto "navigato" o un dilettante alle prime armi; è la passione per la"Febbre dell'oro", la "Gold Fever" che ci accomuna tutti.











mercoledì 17 agosto 2016

Gold Hunter - 300 Like su Facebook


Gold Hunter - Ricerca oro alluvionale
 festeggia il traguardo dei 300 like su facebook. 
Grazie a tutti, thanks everybody!

Sembra ieri che tutto è iniziato per curiosità, per giocare all'avventura con una paletta a buon mercato, un setaccio ed una batea, senza stivali, senza attrezzatura decente, così, senza sapere niente di questo meraviglioso mondo tranne quattro nozioni in  croce lette su internet e finchè leggi va tutto bene, ma applicare sul territorio le nozioni è ben altra cosa e per chi non ha mai praticato, poi, è un bel salto nel vuoto.
Ale ed io, poi Gabri qualche volta nei primi tempi ma in lui non è mai scoccata la scintilla della passione nonostante  l'acquisto di una canaletta Goldblitz modello "Elvo" ed il set di batee e setaccio, materiale poi lasciato, diciamo, "in custodia" al gruppo. 
Il primo anno non lo conto perchè personalmente mi è servito per raggiungere un minimo livello tecnico per iniziare ad operare tutta la filiera estrattiva da solo, per fare una spedizione in solitaria, altrimenti non potevo considerarmi davvero un cercatore, dilettante ma pur sempre un cercatore. 
Poi è nato Gold Hunter, la mia pagina facebook che qui vede festeggiare i 300 like, e con lo stesso spirito di allora condivido ogni esperienza e ogni aspetto tecnico del mio percorso da cercatore, confrontandomi con amici cercatori di ogni parte del Paese e del mondo, tra cui spiccano nomi di tutto rispetto nel panorama nazionale ed oltreoceano e questo mi onora e per questo li ringrazio. 
Dopo aver autoprodotto nel 2013 la prima canaletta con Ale, la Goldhunter HS, dalla quale nacque poi la prima SPARTAN, il prototipo che ancora è la mia e custodisco gelosamente. Dopo aver riscontrato una serie di difficoltà logistiche e strumentali per poter produrre personalmente le canalette allora ho pensato a cercare qualcuno attrezzato con un laboratorio adeguato e che sia al contempo un buon artigiano con la capacità di trovare soluzioni e seguire i progetti con elevata qualità.
 Beh, c'è voluto tempo ma alla fine la fortuna aiuta gli audaci 
( audacias fortunas juvat ) perchè dopo quasi un anno di ricerca finalmente ho stretto lo storico accordo con il costruttore HCE con la nascita dei MANUFATTI GOLDHUNTER by HCE ed in nove mesi sono state distribuite ben dodici Goldhunter SPARTAN  ed anche tre esemplari di Goldhunter EXCALIBUR, l'ultima nata, il secondo modello della collezione.
 Poi quest'anno, proprio un entusiasta acquirente di due SPARTAN, Cristian, è diventato anche membro del gruppo, contribuendo all'organizzazione del primo raduno Gold Hunter facendo per l'occasione le magliette goldhunter e la prima bandiera Gold Hunter donate al gruppo e distribuite ai partecipanti. Anche con lui ogni tanto mi faccio qualche uscita, senza ovviamente trascurare le spedizioni con Ale che sono sempre prioritarie e magari qualche solitaria anche se quest'anno ancora non ne ho fatta una. 

Cercatore d'oro

Per me questa parola è un titolo di cui ci si può fregiare dopo una completa preparazione teorica e pratica sulle basi di ogni aspetto della filiera estrattiva ed essere appunto in grado di poterla eseguire tutto in modo autonomo (quindi anche in termini di attrezzatura), dalla a alla z della giornata di un cercatore: dall'identificazione del sito dove stabilire le operazioni alla scelta del punto di scavo ed al lavoro di scavo tecnicamente inteso, dalla pulizia del fino e del superconcentrato sino all'imboccettamento del nobile metallo recuperato.
 Significa aver prima di tutto sviluppato una buona manualità con la batea e quindi di essere in grado di pulirla tutta lasciando solo il nobile metallo. Secondo punto importantissimo è la capacità di lettura del territorio ed è il più affascinante secondo me perché mette in gioco tutte le nostre abilità di osservazione, analisi e deduzione, in questa fase non c'è fatica fisica ma puro stimolo d'intelligenza.
Poi c'è la tecnica di scavo e di produzione del fino per arrivare alla canaletta ed al lavaggio delle sabbie aurifere prodotte. 
In ultimo il superconcentrato da passare rigorosamente in batea, io preferisco portarlo a casa in un secchio e passarmelo indoor con calma, è un aspetto della disciplina che ritengo interessante e che personalmente mi aiuta a migliorare la manualità con la batea. 
Poi c'è l'aspetto comportamentale e la prima cosa che un ricercatore fa è rispettare il luogo di cui è ospite e mai padrone perchè la terra è di tutti ma il fiume è della terra. Prima di tutto è importante avere un buon impatto ambientale nella spedizione, quindi lasciare meno tracce possibili del proprio passaggio e tradotto significa coprire le buche ed appiattire come possibile le montagnole di risulta prodotte dagli scavi, certo non si deve asfaltare il sito ma un minimo di ripristino è d'obbligo, morale e legislativo. Perché è anche legge sia in Lombardia che in Piemonte e quindi occhio, siete avvisati doppiamente. Poi, manco a dirlo, non si lasciano rifiuti nel sito, si mettono in un bel sacchettino e si portano al primo cestino dei rifiuti.
Ma la prima cosa che bisogna avere per essere un cercatore d'oro si deve essere sempre un po' bambini, un po' vagabondi selvatici e sognatori, pieni sempre di spirito d'avventura, sia da soli o in compagnia, senza questi elementi ogni sforzo sarà teso invano e destinato a non trovare armonia. 
La ricerca è solo il biglietto che paghiamo per un viaggio più ampio, teso verso una realtà dove la natura è sempre sovrana e dove la ricchezza più alta sta nello spirito del cercatore, nella libertà di cui gode in questo percorso e non risiede nel mero valore commerciale del nobile metallo ritrovato col tempo.















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