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domenica 30 ottobre 2016

Legge Regionale della Lombardia che regolamenta l'estrazione aurifera e di minerali. Analisi.

LEGGE REGIONALE
 DELLA LOMBARDIA 


LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato
con sentenza n. 1108 del dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:
Art. 1-1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.
Analisi: L'articolo 1 è un articolo di presentazione della legge stessa, dice in pratica che la legge è fatta per darci la possibilità di cercare e raccogliere campioni di minerali in un amibito di tutela e patrimonio del patrimonio mineralogico e naturalistico che è l'ambiente naturale in cui andremo ad operare di volta in volta. 

Art. 2-1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello stato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.
Analisi: L'articolo 2 è fortemente improntato sul carattere ecologico del comportamento da adottare nei siti naturali, citando appunto di non alterare l'equilibrio dell'ecosistema che andiamo ad incontrare; della flora (quindi mondo vegetale) e della fauna (mondo animale) stanziale o migratoria, quindi animali che possiamo trovare sempre come le lepri nel Parco del Ticino o gli uccelli che arrivano nei mesi caldi. La frase che cita il rispetto della stabilità del terreno e della parte restante del giacimento è quella che appunto obbliga al ripristino dello stesso a fine giornata. 

Art. 3-1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuali, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.

2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.
Analisi: Questo articolo regolamenta le attrezzature e le modalità estrattive che devono rigorosamente essere di tipo manuale, le lunghezze ed il peso delle attrezzature specificando che oltre all'uso di esplosivo è proibito anche quello di qualsiasi mezzo meccanico, citando ad esempio le leve idrauliche e macchine perforatrici ma comprendendo tutta la categoria di attrezzature di questo tipo, compresa la famigerata pompa per alimentare le canalette in secca; non è forse formulato in modo cristallino ma questo articolo è comunque chiaro e non si presta ad interpretazioni differenti. 
La legge, poi, non ammette ignoranza ed è meglio ricordarcelo sempre. 

Art. 4-1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali o convenzionali con diritto di esclusiva.

2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.
Analisi:  L'articolo 4 dice chiaramente che laddove la ricerca è consentita la terra è di tutti ( anche se non mi stancherò mai di dire che la terra è della terra, perchè della natura noi siamo sempre gli ospiti e mai i padroni. ) e non esiste diritto di esclusiva su zone di prospezione e scavo, nessuno se lo può arrogare. Ovviamente non vengo a scavare nella tua buca ma il momento che ho finito la mia giornata, riempito il mio scavo e lasciato il sito allora chiunque ha il diritto di proseguire lo scavo da me lavorato. Rimane ovvio che se il terreno è privato bisogna chiedere il permesso al padrone del fondo. 

Art. 5-1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.

2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicanti in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni delle comunità montane o degli enti gestori dei parche i delle riserve regionali, relativametne al territorio di propria competenza.

3. E' comunque vitata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.
Analisi: Questo articolo ha una prima parte molto vaga in cui dispone i quantitativi di materiale minerale che per legge possiamo asportare in una giornata di ricerca, a mio avviso è poco chiara e non circostanziata nell'indicare soltanto il numero di campioni pro-capite, senza citare dimensioni o peso, per esempio. Nella seconda parte spiega praticamente che all'interno della regione stessa vi sono aree naturali d'interesse speciale e che i vari parchi ed enti hanno propri regolamenti interni a tutela ambientale spesso più restrittivi fino al divieto di ricerca come nel Parco dell'Adda, per esempio.

Art. 6-1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche , possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.
Analisi: Articolo burocratico che esula dal contesto della ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo e ludico. Nulla che coinvolga le nostre attività.

Art. 7 -1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità le quantità massime di ravvolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.
Analisi: Idem come sopra, articolo di scarsa rilevanza ai fini della ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo e ludico. 

Art. 8-1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente le comunità montana e l'ente gestore del parco e della riserva.
Analisi: Articolo che dispone i controlli sul territorio e la tutela della legge ai vari enti preposti. 

Art. 9-1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 e lire 500.000.
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.
Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.
Analisi: Qua si parla di multe e provvedimenti di confisca, le multe partono dai 250,00 €uro fino ad arrivare per violazioni come la pompa elettrica a 1000,00 €uro, difficilmente si potrebbe dimenticare una botta del genere.  

Art. 10-1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.
Analisi: La legge chiude ricordando che la raccolta dei fossili non è contemplata in  questo regolamento ma da una legge a parte e cita che è obbligatorio per tutti rispettare queste norme e di farle rispettare a sua volta, questo non significa che ci dobbiamo mettere la stella sul petto e trasformarci in sceriffi ma magari possiamo semplicemente far presente la cosa con i giusti modi, se ne abbiamo la confidenza e se il nostro interlocutore sarò persona di buona volontà allora si orienterà in tal senso, altrimenti avremo comunque fatto il nostro. 


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