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martedì 29 novembre 2016

FESTA DI SANTA BARBARA PATRONA DEI MINATORI Domenica 4 dicembre Quinto Vercellese




 ITALIAN GOLD FEVER 
NATIONAL BLOG AND MAGAZINE 
E' lieto di presentare il primo evento mineralogico quintese dedicato alla patrona dei minatori, 
primo ed unico evento del genere a livello nazionale istituito come occasione di ritrovo per cercatori e curiosi.

 FESTA DI SANTA BARBARA 
PATRONA DEI MINATORI

Chiesa SS Nazario e Celsio, viale Rimembranze n° 10
Quinto Vercellese



Il calendario del programma parte con la Santa Messa alle 9,30 con la speciale benedizione degli attrezzi e degli stessi cercatori, proseguendo alle 10,30 con la presentazione del libro "Dove il tempo si è fermato" alla presenza dell'autore, lo scrittore giornalista PIER EMILIO CALLIERA, molto amato dal suo pubblico specialmente per la sua arte nel raccontare di storie paesane, montanare e campagnole del secolo scorso, storie vere di quella vita rurale che anche se lentamente sfuma e scompare dalla nostra quotidianità, poi ritorna a riecheggiare nelle parole di questo moderno, romantico cantore fissandone così nel tempo oltre alle emozioni anche i valori che tramandati vanno ad arricchire il patrimonio culturale e storico delle nostre radici.




In seguito sarà presentato uno stand dedicato alla ricerca di oro alluvionale a scopo ricreativo del gruppo 
GOLD HUNTER - RICERCA ORO ALLUVIONALE

Eh, si, proprio noi! 
Per la prima volta il debutto assoluto di uno stand Gold Hunter ad un evento mineralogico, saremo lì per presentarci e per condividere con tutti l'entusiasmo che abbiamo per questa meravigliosa disciplina che è per noi la ricerca di oro alluvionale. Saremo lì con uno stand a presentare il mondo Gold Hunter che è fatto di tecnica, di valori ma anche di tanto spirito di avventura, passione per l'outdoor,  per questo svago, hobby e passatempo dei giorni nostri ma dal sapore antico e che affonda le sue radici nei millenni, arrivato sino a noi grazie a pionieri di questa era come il Dott. Giuseppe Pipino che è il precursore appunto della moderna ricerca di oro alluvionale in Italia, noi siamo qui a cercare di cogliere quel messaggio di passione per la ricerca e farlo nostro cercandone di diffonderne l'entusiasmo perché cercare oro è una cosa, essere cercatori è un'universo molto più ampio in cui la ricerca è il mezzo e non il fine ultimo, il biglietto per entrare in un mondo fatto di avventura, di vita in ambienti naturali, fatto di silenzi scanditi dalla voce del fiume e del vento tra le fronde delle piante, fatto di albe sul fiume con la nebbiolina ed un fuoco che scoppietta in una mattina di fine ottobre dopo aver fatto 70 chilometri dalla periferia sud milanese e bevendo soddisfatti un caffè caldo dal thermos seduti su una sedia da campo.
Probabile dimostrazione live di pulizia indoor del superconcentrato con la batea. 
Saranno esposti i due modelli di canalette Goldhunter, i due prodotti "MANUFATTI GOLDHUNTER by HCE Italy", saranno quindi visibili e tangibili, potrete toccare con mano il livello costruttivo ed analizzare tutti gli aspetti tecnici.



Inoltre saranno anche ospitate ed esposte al pubblico alcune importanti ed interessanti campionature del nobile metallo da parte del noto cercatore d'oro vercellese GIUSEPPE CARENZO. 
Saremo tutti a vostra disposizione per fare conoscenza e per rispondere a qualsiasi domanda o curiosità. 


Evento a cura 
dell'Associazione SS Nazario e Celso
con la partecipazione del gruppo di ricerca 
Gold Hunter - Milano

domenica 13 novembre 2016

LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE. Legislazione minerali, testo ed analisi.

LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE
Testo ed analisi:

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n.51.
Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
 Il COMMISSARIO REGIONALE ha approvato.
Il COMMISSARIO del GOVERNO ha apposto il visto
alla seguente legge:
 

Articolo 1
Finalità e ambito.
1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che,  compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perchè rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.
3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. 

ANALISI
L'articolo 1, come nel regolamento della Lombardia, presenta di fatto la legge che segue, spiegando che la stessa è stata costituita al fine di proteggere e conservare al meglio il patrimonio naturale a tutela dell'ambiente, chiudendo con l'esclusione dalla legge l'estrazione di fossili.

Articolo 2
Registro regionale dei raccoglitori
1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.
2. Chiunque intenda svolgere tale attività nell’ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.
3. L’attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all’articolo 12.

ANALISI
L'articolo 2 istituisce il registro permanente regionale dei "raccoglitori e ricercatori di minerali". Per l'iscrizione si deve chiedere il permesso alla giunta regionale, si può mandare un fax oppure una mail, entro sessanta giorni arriva a casa un tesserino cartaceo da portare sempre con sé. La regione si riserva di togliere il tesserino (e quindi di non concedere più il permesso di praticare) a chiunque abbia contravvenuto 2 volte agli articoli della legge stessa e che sia incappato quindi in due sanzioni amministrative.
Per chiedere il permesso è possibile accedere comodamente dal link messo a disposizione in questo Blog che trovate scorrendo la colonna destra.
Questo articolo mi piace molto perché a differenza della Lombardia, attraverso il registro, può costantemente censire il numero di ricercatori che operano o possono operare in regione, in più, sostanzialmente può bandire quei cercatori che non rispettino le leggi vigenti.  
Alla seconda sanzione 
SEI FUORI DAL GIOCO - GAME OVER 
Mi piace perché è severa ma giusta e concede comunque una seconda chance; ricorda tanto quel detto che cita "La prima si perdona, la seconda si bastona" perché tutti possiamo sbagliare ma la reiterazione allora viene punita con la massima severità, ritiro del permesso e a casa!

Articolo 3
Ricerca e raccolta di minerali
1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l’impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell’equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell’integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.
3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.

ANALISI
L'articolo 3, come quello della Lombardia (Le due leggi presentano svariate analogie) regolamenta il comportamento che dobbiamo tenere nei siti naturali che andiamo ad incontrare di volta in volta, articolo molto ecologista e fortemente improntato sul rispetto totale dell'ecosistema in tutte le sue forme, sia quella del suolo e sottosuolo che della flora (tutto il mondo vegetale) e fauna (mondo animale) stanziale e migratoria, specificando che la nostra azione non dovrà comportanre interferenze negative ai siti naturali che andiamo a visitare. Articolo praticamente identico a quello della Lombardia.

Articolo 4
Mezzi per la ricerca e la raccolta
1. Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l’impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili, ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.
2. E’ vietato l’uso di esplosivi, l’impiego di sostanze chimiche e l’utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.

ANALISI
L'articolo 4 disciplina le attrezzature autorizzate ad operare che, specifica, debbono essere puramente di tipo manuale, regolamenta pesi e lunghezze degli attrezzi: mazze e martelli massimi di 5 kg contro i 3 kg della Lombardia, e tutti gli altri attrezzi da scavo come piccozze, badili etc. non più lunghi ciascuno più di un metro e sessanta centimetri, contro il metro e cinquanta della Lombardia che limita anche la lunghezza degli scalpelli in 40 centimetri.  
Vietato anche in Piemonte l'uso di esplosivi e quello di sostanze chimiche, quest'ultimo divieto non viene citato nella legge lombarda, curiosità. 
Proibisce molto chiaramente l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore. Punto. QUALSIASI, quindi anche la famigerata pompa, tanto per intenderci, non mi stancherò mai di dirlo e le multe sono salate. 
Poi alla seconda viene tolto il permesso.
Mi piace molto questo articolo perchè è chiaro, diretto ed immediato, rispetto a quello della lombardia che risulta più articolato.

Articolo 5
Ripristino
1. La ricerca e la raccolta di minerali non devono recare alterazioni permanenti all’ambiente naturale.
2. E’ fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all’immediato ripristino del sito nel modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.

ANALISI

L'articolo 5 riprende ancora una volta l'aspetto eco sostenibile del nostro comportamento nei siti naturali d'interesse dando regole ed indicazioni ben precise al riguardo. Sottolinea che la nostra attività non deve arrecare alterazioni a carattere permanente all'ecosistema. 
Al punto due indica e dispone l'obbligo di ripristino del sito "nel modo il più possibile adeguato...". 
Ovviamente proibisce le alterazioni permanenti poiché nell'azione di scavo ne produciamo per forza una momentanea, indicando al punto due chiaramente il riassesto geologico attraverso una parola semplice: RIPRISTINO. Ovviamente non si tratta solo delle buche ma di tutte le costruzioni artificiali, anche i filari di pietre, le dighettine di  sbarramento per piazzare la canaletta (possono alterare l'ecosistema impedendo per esempio agli avannotti di proseguire il proprio vitale percorso ma anche un falò fatto con tutte le pietre attorno, insomma tutte quelle cose artificiali che possano comportare delle alterazioni. Personalmente anche questo articolo mi garba davvero molto, è chiaro e indica nella parola RIPRISTINO un obbligo chiaro da capire. Ovviamente non dobbiamo riasfaltare il sito e mettere in bolla la strada ma ripristinare al meglio possibile chiudendo la buca con pietroni e materiale di risulta facendone così sparire la montagnola. 
Basta un po' di buona volontà e un po' di gratitudine e rispetto verso quella natura di cui siamo sempre ospiti e mai padroni.


Articolo 6
Limiti della ricerca e della raccolta
1. Nell’ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.
3. Nell’ambito delle aree oggetto di concessione mineraria di cui al R.D. 1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con l’esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.
4. E’ fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.

ANALISI
L'articolo 6, per spiegarlo in parole povere, dice che laddove la ricerca è consentita la terra è di tutti, nessuno può arrogarsi diritto di prelazione su un area a danno di altri, ovviamente, come dico sempre, non è che si va a scavare nello scavo attivo di un altro cercatore ma nel momento in cui ho richiuso il mio scavo ed abbandonato l'area naturale per tornare nella civiltà allora chiunque può venire e proseguire il lavoro laddove l'avevo lasciato. Purtroppo dal polso della comunità sul Social sono emerse anche intimidazioni e danneggiamenti alle auto in sosta fino a tagliare anche due gomme, no comment.

Articolo 7
Quantitativi di raccolta
1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.

ANALISI 
Articolo preciso che regolamenta la quantità di materiale che ogni cercatore può asportare dal sito al termine della sua giornata. A differenza dell'articolo lombardo al riguardo che cita il numero di campioni in modo vago, questo semplicemente indica nel peso il limite esatto di quantità, punto e basta. 15 kg per le rocce e i minerali con 5 kg di tolleranza (quindi fino a 20 kg) per un blocco di minerale unico, mentre per l'oro alluvionale è consentito un massimo di 5 grammi. Easy.

Articolo 8
Aree protette
1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e gologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.

ANALISI
L'articolo 8 spiega che nella regione vi possono essere dei siti naturali come enti e parchi con vincoli paesaggistici e quindi sottoposto a propri regolamenti interni spesso più restrittivi sino ad arrivare al divieto come nel caso dell'Adda in Lombardia. 


Articolo 9
Documentazione ed educazione ambientale
1. La Regione nell’ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.


ANALISI
Articolo di scarso interesse per noi come cercatori, riguarda i doveri della regione d'informare, promuovere adeguatamente il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale.


Articolo 10
Deroghe
1. La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto disposto dall’articolo 4, dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 7, e dall’articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e dipartimenti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell’acquisizione del parere favorevole dell’Ente di gestione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonchè l’istituto od il museo cui i campioni sono destinati.

ANALISI
Articolo burocratico che non interessa noi direttamente come cercatori di oro alluvionale a scopo ricreativo. 


Articolo 11
Vigilanza
1. L’osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate  volontarie ed ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.


ANALISI 
Articolo che predispone le competenze per gli organi di vigilanza deputati a far osservare le norme ed elevare sanzioni amministrative

Articolo 12
Sanzioni
1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all’articolo 1, comma 1;
b) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l’inosservanza a quanto previsto dall’articolo 4, con esclusione dell’impiego di esplosivo;
c) da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 5;
d) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3;
e) da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;
f) da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.
2. L’impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni  e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste dalla presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.
4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ANALISI
Le multe vanno da un minimo di 125,00 ad un massimo di 1.400,00 €uro e alla seconda ritirano il permesso e buonanotte ricerca in Piemonte. 

Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo con la denominazione ‘Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge ‘’Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico’’’ da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell’ambito regionale aventi natura pubblica ( Museo regionale di Scienze naturali, musei civici , musei di Comunità Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 aprile 1995
Gian Paolo Brizio  

ANALISI E CONCLUSIONI
L'articolo 13 non ci interessa ai fini della ricerca, articolo puramente burocratico.

La legge del Piemonte è chiara e precisa e non si presta ad interpretazioni, strutturata molto meglio di quella lombarda che presenta, a mio parere, alcuni punti un po' articolati, complessi e vaghi.

Sergio - Gold Hunter 

Se non hai ancora ascoltato la trasmissione di RADIO GOLD HUNTER dedicata alla lettura ed analisi della legge regionale del Piemonte allora puoi farlo da questo Player:

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